Dichiarazione Imu

La Dichiarazione Imu quando deve essere compilata e presentata?

La Dichiarazione IMU deve essere compilata e presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Come previsto nelle istruzioni relative alla dichiarazione IMU, alcuni aspetti validi per la dichiarazione ICI possono essere applicati anche all’IMU, in quanto compatibili con il sistema delineato dal tributo sostitutivo dell’ICI e, pertanto:

  • la dichiarazione IMU non deve essere presentata per gli immobili per cui è stato utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico);
  • la dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta sono dovute:a riduzioni di imposta;non siano immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (come ad esempio per gli immobili in leasing).


Le casistiche che determinano l' obbligo alla presentazione della dichiarazione Imu sono:

  • immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria “leasing” (compresi quelli da costruire o in corso di costruzione);
  • immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  • area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
  • immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
  • immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
  • immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
  • immobili esenti quindi i fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
  • immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
  • immobile che ha acquisito o perso nell’ anno l’esenzione dall’ imposta;
  • fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  • estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull’ immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l’atto);
  • parti comuni dell’edificio in presenza di costituzione di condominio sarà l’amministrazione ad adempiere all’ obbligo per tutti i condomini;
  • multiproprietà;
  • immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • acquisto o cessazione di diritto reale sull’ immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
  • per i soggetti appartenenti alle forze dell’ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all’ abitazione principale;
  • per usufruire dell’equiparazione all’ abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.