I versamenti di contributi e premi per la previdenza complementare sono deducibili?
I versamenti di contributi e premi per la previdenza complementare sono deducibili e si distinguono:
- i contributi a deducibilità ordinaria, deducibili entro il limite di euro 5.164,57, versati ai fondi di pensione complementare, che se sono versati tramite il datore di lavoro sono già dedotti nello stipendio e va compilata la colonna 1 del rigo E27, mentre se sono pagati volontariamente la deduzione deve essere fatta con la dichiarazione dei redditi e va compilata la colonna 2;
- i contributi versati da lavoratori di prima occupazione oppure dai contribuenti che non avevano alcuna posizione contributiva aperta; per questo godono di una maggiore deduzione in base a quanto non hanno dedotto nei primi 5 anni di adesione alla pensione complementare; il rigo E28 va compilato in colonna 1 con l' importo dedotto dal datore di lavoro e in colonna 2 per l' importo non dedotto;
- i contributi versati a fondi di squilibrio finanziario per cui non è previsto nessun limite di deducibilità; il rigo E29 va compilato in colonna 1 indicando l' importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto e in colonna 2 per l' importo non dedotto;
- i contributi versati per i familiari a carico per la parte non dedotta, il rigo da compilare è l' E30.