È possibile la deduzione dell’assegno periodico corrisposto al coniuge?
È possibile la deduzione dell’assegno periodico corrisposto al coniuge e non quello per il mantenimento dei figli.
Sono compresi anche gli importi pagati per i canone di locazione e spese condominiali disposti dal giudice risultanti dalla sentenza di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione del matrimonio.
Se l’importo non distingue la quota destinata al coniuge da quella dei figli, la quota si considera a metà del suo ammontare.
Non sono inoltre deducibili gli importi versati in un un’unica soluzione.
La documentazione necessaria ai fini dell’inserimento della spesa è costituita dalla sentenza e dalle ricevute di pagamento.
Il rigo del modello 730 in cui inserire la spesa è l’ E22.